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Tra le tante cose che il “Decreto Fare” (ufficialmente chiamato D. L. del 21 giugno 2013, n. 69) con la sua conversione in Legge ha cercato di migliorare c’è anche il tentativo di snellire alcune procedure burocratiche alleggerendole dall’obbligo di presentare una certificazione medica vista la palese (ed era ora che ci pensassero, secondo il mio punto di vista) inutilità di tale certificazione ai fini pratici.
Infatti all’art. 42 è specificato che non si devono più più presentati:
Successivamente il Il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l’art. 4, comma 10-septies) la modifica dell’art. 42-bis, comma 2. che
I certificati per l'attivita' sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano
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fonte: Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione